Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per i gruppi elettrogeni DM 22 ottobre 2007

 

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2007 il Decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 2007 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.


E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2007 il Decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 2007 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi.

Il decreto che entrerà in vigore il 2 gennaio 2008 abroga le circolari del Ministero dell'interno 31 agosto 1978, n. 31/MI.SA e 8 luglio 2003, n. 12.

Il decreto indica i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni fisse e mobili (es. gruppo montato su carrello) di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o macchine operatrici e si applica ad nuove installazioni di potenza elettrica complessiva compresa tra 25 kW e 2.500 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. Il decreto non si applica invece ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, installazioni antincendio, stazioni elettriche, centrali idroelettriche, dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al movimento di qualsiasi struttura. Indichiamo le principali disposizioni che riguardano la parte impiantistica.

I gruppi possono essere installati:

  • all'aperto;
  • in locali esterni;
  • in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito.

Nello stesso locale possono essere sistemati due o più gruppi purché la potenza complessiva massima non risulti superiore a 2.500 kW.

Installazione all'aperto

Le installazioni all'aperto devono essere poste ad una distanza non inferiore a 3 m da depositi di sostanze combustibili, fatta eccezione per quelli destinati ad alimentare le installazioni stesse fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza interne relative ai depositi di G.P.L.

Installazione in locali esterni

I locali devono essere ad uso esclusivo del gruppo e dei relativi accessori e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco.

Installazione in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito

Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra, a servizio del gruppo. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete confinante con spazio scoperto, devono avere una superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,10 m 2 per impianti di potenza elettrica fino a 400 kW; per gli impianti di potenza elettrica superiore a 400 kW, la superficie minima e' calcolata come segue: 12,5 cm 2 per ogni kW di potenza elettrica installata. Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%. Per gruppi alimentati a GPL, la superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento.

Marcatura CE

l gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal DPR 459/96 (Direttiva Macchine), deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità; in tal caso l'utilizzatore e' tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza.

Alimentazione a carburante liquido

Nel caso che l'alimentazione del motore sia a carburante liquido, in caso di versamento del carburante nel sistema di contenimento devono automaticamente intervenire i seguenti dispositivi di sicurezza:

  • intercettazione del flusso di carburante in un punto esterno al locale;
  • arresto delle eventuali pompe elettriche rifornimento;
  • allarme ottico ed acustico esterno al locale. Inoltre, al di sotto del livello di intervento del sistema di sicurezza, in posizione raggiungibile dai liquidi eventualmente versati, non devono essere presenti cavi, dispositivi o apparecchiature elettriche.

Impianti ed emergenza

Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo che del locale di installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza del gruppo deve essere duplicato all'esterno del locale, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalata, e deve anche attivare il dispositivo di sezionamento esterno dei circuiti elettrici interni al locale alimentati non a bassissima tensione di sicurezza.

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al Dlgs 493/96. I gruppi che garantiscono il funzionamento di dispositivi, impianti e sistemi preposti alla protezione antincendio, a servizi di emergenza o soccorso o a servizi essenziali che necessitano della continuità di esercizio, devono essere chiaramente segnalati.


Pubblicato il: 03-12-2007

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