TAR TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, sentenza n. 939
Sussiste l’interesse personale attuale e concreto del proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione di un impianto eolico, in proprio e come amministratore unico di aziende agricole inserite in un contesto di pregio, con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza di un impianto eolico comporta sul valore commerciale dei beni immobili.
Peraltro, in rapporto alla tutela del bene ambientale la giurisprudenza in più occasioni ha avuto moto di affermare che sulla base del criterio della “vicinitas” sussiste la legittimazione ad agire anche in capo ai singoli (unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio) a tutela di interessi incisi da atti dell’amministrazione che li ledono direttamente e personalmente.
Il TAR ha ritenuto viziata la mancata sottoposizione a VIA del progetto per l’insediamento del parco eolico di Scansano in relazione a profili critici di impatto ambientale individuati, in sede istruttoria dal competente settore regionale VIA, nella necessità di tutela degli uccelli selvatici, nella presenza nell’area circostante di 3 S.I.C. e 4 Siti di Importanza Regionale di alto valore avifaunistico, nell’effetto dequalificante dal punto di vista paesaggistico e nell’inquinamento acustico.