Chiarimenti dei Vigili del Fuoco sulla regola tecnica di prevenzione incendi negli uffici DM 22 febbraio 2006
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Con la circolare 8 maggio 2007 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiarito alcuni punti del decreto di prevenzione incendi negli uffici dello scorso anno. In particolare viene specificato meglio il campo di applicazione del decreto.
Leggi l’articolo di presentazione e il testo della circolare
Il 2 Marzo 2006 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 febbraio 2006 del Ministero dell'Interno “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.
Ilo campo di applicazione del decreto era riferito agli edifici di nuova costruzione, agli edifici esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione, agli edifici esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto (1 aprile 2006) in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali, ossia interventi di ristrutturazione edilizia. Ma se gli interventi effettuati sugli uffici sono solamente parziali, quali ad esempio la sostituzione o la modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, il decreto si applica ugualmente ? In tale eventualità, la recente Circolare 8 maggio 2007 (Prot. N.571/4122 sott. 66/A) del Ministero dell’Interno, in analogia a quanto previsto in altre regole tecniche per l’edilizia civile (strutture sanitarie, locali di pubblico spettacolo, attività ricettive, ecc.), ritiene che le disposizioni tecniche previste debbano essere applicate solo a quegli impianti e/o a quelle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica, in un’ottica quindi di applicazione graduale della nuova normativa.
Ricordiamo quali sono le disposizione del DM 22 febbraio 2006 riguardo agli impianti elettrici:
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