Prevenzione incendi: in vigore le direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio

 

I nulla osta provvisori non saranno più validi dopo il 1 giugno 2009


Si accorciano i tempi per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi. E’ entrato in vigore il 1° giugno 2006 il DM 29/12/05 “Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.”



Il provvedimento prevede che i titolari delle singole attività o di gruppi di attività, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità
sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato  di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli  articoli 2 e  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio  1998,  n.  37,  e dagli  articoli 1  e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998. Il decreto del Ministero dell’Interno 29 dicembre 2005 indica (art.2 comma 2) le caratteristiche della documentazione progettuale che deve essere allegata alla domanda di parere di conformità.



Previa acquisizione del parere di conformità sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del  rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro il 1 giugno 2009.



Dopo tale data i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali dei  Vigili del fuoco, ai sensi dell'Art.  2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione  dell'esercizio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gli interessati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il certificato di prevenzione incendi ovvero “abbiano  provveduto alla presentazione della  dichiarazione di cui all'Art.3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.”

 

 

Fonte: Puntosicuro.it


Pubblicato il: 28-06-2006

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